Statuto

Associazione Sindacale fra Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria

Titolo I – Costituzione e finalità

Articolo 1

È costituita fra i Titolari della Provincia di Alessandria una Associazione denominata: FEDERFARMA ALESSANDRIA Associazione Sindacale fra Titolari di Farmacia della Provincia di Alessandria, anche “ASSOCIAZIONE”.

L’adesione all’Associazione comporta la piena accettazione dello Statuto e l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Articolo 2

L’Associazione è apolitica, apartitica, ed è retta su base democratica.

Essa ha sede in Alessandria, Via Santa Caterina da Siena civico numero cinque, o in altro luogo stabilito dall’Assemblea e ubicato nel territorio del Comune di Alessandria.

Essa è aderente alla Federfarma Nazionale – infra anche “FEDERFARMA” ed alla Federfarma regionale – infra anche “FEDERFARMA PIEMONTE” – ed è tenuta a non aderire ad altre associazioni aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma o della Federfarma Piemonte.

L’Associazione si astiene dal sottoscrivere convenzioni o accordi aventi natura medesima, sovrapponibile, o confliggente rispetto a convenzioni o accordi riservati alla competenza nazionale o regionale, salvo espressa approvazione della Federfarma Piemonte o della Federfarma Nazionale.

Le convenzioni e gli accordi sottoscritti e le loro eventuali variazioni saranno trasmessi in copia alla Federfarma Piemonte e alla Federfarma.

Articolo 3

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone:

  1. di rappresentare e tutelare anche in sede giurisdizionale gli interessi economici, professionali e sindacali dei propri Associati, nel loro complesso e anche qualora divergano dall’interesse particolare di uno o più Associati, nei confronti di Enti, Strutture sanitarie pubbliche e private, Ditte produttrici e Distributrici, Sindacati, Organi delle Amministrazioni centrali e territoriali, Istituti di Credito e qualsiasi altra struttura avente comunque rapporti con la Farmacia;
  2. di stipulare, secondo le finalità del comma precedente, convenzioni e contratti con terzi, accordi quadro e patti di lavoro provinciali previsti dal CCNL di settore con i dipendenti di Farmacia, vincolanti per tutti gli Associati;
  3. di dare e promuovere, nel rispetto della normativa vigente, assistenza ai propri Associati nelle varie problematiche attinenti allo svolgimento delle loro attività, anche attraverso la creazione e/o la partecipazione diretta o indiretta dell’Associazione in società ad eccezione di società titolari di Farmacia – o altri organismi strumentali al conseguimento dei fini sociali;
  4. di collaborare con le Autorità e con le strutture Ordinistiche di categoria, per il buon andamento ed il decoro del servizio farmaceutico;
  5. di perseguire i propri fini istituzionali, adottando le vesti giuridiche che dalle Leggi e dalle pubbliche Autorità venissero assegnate alle Associazioni Sindacali;
  6. di stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni provinciali e di partecipazione alle strutture regionali e nazionali, per il coordinamento delle comuni attività e per il conseguimento degli scopi sociali;
  7. di provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti nei Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta, od ammessa.

Articolo 4

In seno all’Associazione quale parte componente, è costituita una **Sezione Rurale** avente per scopo particolare la tutela degli interessi dei farmacisti rurali, composta dagli associati rurali (di seguito, “Associati Rurali”).

Essa è diretta da un Comitato di farmacisti rurali, composto dai consiglieri rurali risultati eletti a norma dell’Articolo 13 e che nomina al suo interno un Dirigente Responsabile della Sezione, il quale è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell’ Associazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, dello Statuto di Federfarma nazionale.

Il Comitato dei rurali ha per compito lo studio e le deliberazioni inerenti ai problemi specifici degli Associati Rurali ed agli aspetti rurali dei problemi comuni.

Esso ha potestà di convocare direttamente gli Associati Rurali e di rappresentarli nelle organizzazioni regionali e nazionali dei Farmacisti Rurali.

L’attività della Sezione Rurale si svolgerà all’interno della Associazione anche senza formalità, avvalendosi dell’organizzazione dell’Associazione medesima.

Ai fini del presente statuto le Società come definite dal successivo art. 5 sono Associati Rurali se tutte le farmacie dalle stesse possedute e/o gestite rispettano i requisiti di ruralità previsti dalla legge.

Titolo II – Associati

Articolo 5

L’ammissione all’Associazione è riservata ai Titolari di farmacia e alle società, anche di capitali, che possiedono o gestiscono a norma di legge uno o più esercizi farmaceutici infra “Società” ubicati nella Provincia di Alessandria, di seguito singolarmente “Associato” e complessivamente “Associati”.

L’Associazione non può associare Titolari o Società che possiedono o gestiscono farmacie esclusivamente ubicate sul territorio di altre Province.

Previo accordo con le altre Associazioni Titolari di Farmacia interessate, possono assumere la qualità di Associato i Titolari e le Società che possiedono o gestiscono uno o più esercizi farmaceutici in un altro ambito territoriale ma facenti capo ad ASL appartenenti alla Provincia di Alessandria.

Sono ammesse all’Associazione le Società i cui esercizi farmaceutici siano ubicati oltre che nella Provincia di Alessandria – anche nel territorio di altre associazioni provinciali; in tal caso la Società è obbligata, a pena di eventuale decadenza dalla qualità di Associato, ad iscriversi anche all’associazione provinciale in cui sono ubicati tali ed ulteriori esercizi farmaceutici.

I Titolari di farmacia esercitano di norma i loro diritti associativi direttamente; possono eventualmente delegare gli eventuali coadiutori della rispettiva impresa familiare, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell’Associazione.

Le Società esercitano i loro diritti associativi nella persona indicata nella rispettiva domanda di iscrizione dal legale rappresentante pro tempore della Società, modificabile tramite richiesta scritta alla Presidenza dell’Associazione da parte del medesimo, scelta tra i soci o tra i membri del Consiglio di Amministrazione o nella figura del Direttore responsabile di uno degli esercizi farmaceutici dalla stessa posseduti o gestiti e purché ubicati nella Provincia di Alessandria.

Le Società sono obbligate a comunicare ogni variazione della compagine sociale e a modificare il nominativo della persona indicata a esercitare i diritti associativi, laddove perda i requisiti di cui al paragrafo che precede.

Nelle circostanze di sostituzioni provvisorie, l’Associato titolare di farmacia può delegare, per i limiti della durata della sostituzione e con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente, il Direttore della Farmacia ad esercitare i diritti associativi.

L’Associato può revocare in ogni momento la delega, dandone comunicazione scritta alla Presidenza dell’Associazione.

In caso di morte dell’Associato il Consiglio può autorizzare gli aventi causa ad esercitarne provvisoriamente i diritti, con esclusione di quelli relativi all’elettorato passivo.

L’Associato è tenuto a non aderire ad altre associazioni aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma, della Federfarma Piemonte o della Federfarma Alessandria.

Articolo 6

È costituito presso l’Associazione l’elenco delle Società Titolari di farmacie situate nella Provincia di Alessandria che hanno capitale sociale in maggioranza detenuto da non farmacisti, denominato “Anagrafe delle Società”.

La Società avente le caratteristiche di cui al periodo precedente che intende essere inserita nella suddetta Anagrafe e nell’Anagrafe delle Società di Federfarma lo comunica a Federfarma Alessandria ed a Federfarma unitamente all’elenco delle farmacie del territorio, dichiarando la composizione della propria compagine sociale e del proprio Consiglio di Amministrazione e le eventuali situazioni di controllo e/o collegamento, diretto e/o indiretto, a cui è assoggettata ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

Articolo 7

L’ammissione all’Associazione viene chiesta mediante domanda rivolta al Consiglio, con dichiarazione di accettarne lo Statuto.

La domanda è espressa nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di accettare o respingere la domanda entro 30 (trenta) giorni.

Il rifiuto deve essere motivato.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica al Collegio dei Probiviri, che decide insindacabilmente.

Articolo 8

Con l’iscrizione l’Associato si impegna al pagamento delle quote e dei contributi fissati dalle Assemblee, al rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, all’accettazione dei deliberati delle Assemblee.

Articolo 9

L’Associato cessa di far parte dell’Associazione:

  1. con il decesso o la cancellazione della Società;
  2. per dimissioni scritte;
  3. per morosità;
  4. per indisciplina grave;
  5. per indegnità;
  6. per la perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5.

Le dimissioni richiedono il preavviso entro il trenta settembre di ogni anno e l’Associato dimissionario è tenuto al pagamento delle quote e dei contributi per l’anno in corso.

Per i casi previsti dalle lettere c), d) od e) la decisione è rimessa al Consiglio Direttivo il quale si pronuncia previa contestazione degli addebiti, sentito l’interessato.

Contro il deliberato del Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del deliberato del Consiglio.

Il lodo del Collegio dei Probiviri dovrà essere ratificato dall’Assemblea.

L’Assemblea, sentita la relazione del Collegio dei Probiviri e l’interessato, si esprime a votazione segreta.

Contro la decisione dell’Assemblea l’Associato può presentare ricorso nelle forme di legge.

Per i casi previsti dalle lettere c), d) od e) di minor gravità, il Consiglio Direttivo può irrogare una delle seguenti sanzioni:

  1. richiamo;
  2. censura;
  3. sospensione dell’Associato dall’Associazione per una durata non superiore ai sei mesi.

Nell’individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:

  1. Irrogazione di precedenti sanzioni;
  2. Ravvedimento operoso.

Valgono, ai fini dell’impugnazione, le regole di cui ai commi precedenti.

Titolo III – Organi

Articolo 10

Sono Organi della Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. la Presidenza;
  4. la Sezione Rurale ed il suo Consiglio;
  5. il Collegio dei revisori dei Conti;
  6. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche e le funzioni sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese documentate.

Le cariche di Revisori dei Conti e di Probiviri sono incompatibili fra loro e con qualunque altra carica in seno alla Associazione.

Possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i titolati di farmacia, i soci, gli amministratori delegati e i procuratori delle Società, purché farmacisti iscritti all’Ordine.

Vige, per coloro che assumono cariche direttive in seno alla Associazione il disposto dell’Articolo 2391 del Codice Civile che regola il caso del conflitto di interesse.

Non possono, in ogni caso, assumere cariche direttive i soggetti aventi interessi personali in contrasto con le finalità dell’Associazione, della Federfarma e della Federfarma Piemonte.

Articolo 11

L’Assemblea è composta dagli Associati in regola con i versamenti delle quote associative e contributive dovute all’Associazione alla data dell’ultima scadenza.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione dell’operato del Consiglio, dei Bilanci Preventivo e Consuntivo.

Il Presidente convoca l’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio, oppure su richiesta di un quinto degli iscritti all’Associazione, che dia motivazione delle ragioni della richiesta.

Le Assemblee possono svolgersi anche in modalità mista o da remoto.

Il Consiglio Direttivo definisce le modalità di svolgimento di tali tipologie di riunione, adottando gli strumenti tecnici necessari a garantire il loro regolare svolgimento e la partecipazione alla discussione.

L’Assemblea deve svolgersi in presenza qualora lo richiedano i due terzi degli Associati.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se è raggiunta la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, distanziata di almeno ventiquattro ore, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Salvo diversa disposizione statutaria o di legge l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 12

L’Associato può farsi rappresentare in Assemblea ad ogni effetto mediante delega scritta da un altro Associato.

Ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti sono esclusi dal ricevere deleghe.

Articolo 13

Le Assemblee sono indette con avviso spedito per raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo equivalente con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L’avviso deve riportare l’ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo (se in presenza o mista) e l’ora della prima e della seconda convocazione e le modalità di svolgimento.

Qualora la Presidenza lo ritenga necessario, le Assemblee possono essere convocate con preavviso inferiore agli 8 (otto) giorni mediante telegramma, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo equivalente, in ogni caso con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

Affinché tali Assemblee siano valide, le stesse, ascoltate le motivazioni di urgenza esposte dal Presidente, devono convalidarle e la convalida deve essere riportata a verbale.

Non è ammessa tale procedura per la convocazione dell’Assemblea per la discussione dei bilanci, per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 14

La Assemblea è sovrana e, salvo quanto è previsto nell’Articolo 15, delibera a maggioranza di voti sui seguenti argomenti:

  1. elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
  2. approvazione dell’operato del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e del programma per l’anno successivo, nonché della relazione dei revisori dei conti;
  3. deliberazione su tutti gli altri atti e fatti della attività della Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approvazione delle quote e dei contributi sociali;
  5. accettazione delle dimissioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
  6. decadenza del Consiglio Direttivo;
  7. approvare regolamenti;
  8. modifiche allo Statuto Sociale ed ai regolamenti;
  9. scioglimento della Associazione;
  10. giudizio sui casi previsti alle lettere d), e) ed f) dell’Articolo 9;
  11. tutti gli altri atti e fatti delle attività dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Le Assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto, per lo scioglimento della Associazione e per l’approvazione e modifiche di regolamenti richiedono in prima convocazione che siano presenti o validamente rappresentati per delega almeno i due terzi degli Associati ed in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, a mezzo di apposita raccomandata, telegramma o posta certificata, richiedono che siano presenti o validamente rappresentati per delega almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.

In ogni caso le delibere, per essere approvate, richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto a voto.

Articolo 16

Le Assemblee deliberano, per appello nominale o per alzata di mano, su proposta del Presidente della Assemblea ed approvazione di questa.

Ogni Associato ha diritto ad un voto ai sensi dell’Articolo 2532 comma secondo del Codice Civile.

Ogni Società ha diritto ad un voto per ogni esercizio farmaceutico posseduto e ubicato nella Provincia di Alessandria con un tetto massimo dell’1% del totale complessivo degli aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero di farmacie possedute.

Nel computo del limite massimo vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate.

La Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, da un Vicepresidente, o da un altro componente del Consiglio salvo per la Assemblea Elettorale per la quale è chiamato a presiederla l’Associato più anziano presente, non facente parte del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 17

Possono essere eletti Consiglieri:

  • i titolari di farmacia urbana e rurale;
  • i soci, gli amministratori delegati e i procuratori di Società, purché farmacisti iscritti all’ordine.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri, sempre comunque in numero dispari, liberamente eletti dall’Assemblea Ordinaria che ne determina il numero.

Fatta salva la libera nomina di un componente del Consiglio Direttivo, metà dei componenti dovrà essere nominata tra i rappresentanti delle farmacie urbane e metà dei componenti dovrà essere nominata tra i rappresentanti delle farmacie rurali.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio per morte, dimissioni od altre cause, questi verranno sostituiti con altrettanti Consiglieri appartenenti alla medesima tipologia (rurali o urbani), che nella graduatoria dei risultati elettorali seguano immediatamente i Consiglieri decaduti in modo da assicurare garantire il carattere rappresentativo del Consiglio.

In caso di esaurimento o incapienza della graduatoria, il Consiglio potrà ricorrere alla cooptazione di uno o più Associati appartenenti alla medesima tipologia, sottoponendola a ratifica della prima Assemblea utile; la cooptazione è ammessa nel limite massimo di 2 (due) membri decaduti contemporaneamente per ogni tipologia. Al superamento di tale limite il Consiglio si intende decaduto.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Durante il periodo di vacanza dalla cessazione del mandato fino all’insediamento del nuovo Consiglio al Consiglio scaduto spetta il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è convocato per la prima volta dal membro anziano entro 10 (dieci) giorni dalle elezioni.

Con la presidenza del membro anziano il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Presidente, che assunta la presidenza procederà alle nomine successive di:

  • un Vicepresidente;
  • un Segretario;
  • un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza di voti, in caso di votazione con esito pari di voti, il voto del Presidente è determinante.

Non sono ammesse deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente sia di componente urbana, il Vicepresidente deve essere rurale o viceversa.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione della Associazione e, tra l’altro, formula gli ordini del giorno per le convocazioni delle Assemblee, esamina progetti di contratti, memorie, relazioni, compila ordinamenti interni, nomina commissioni di studio presiedute dai suoi componenti, mantiene rapporti con terzi e con le pubbliche istituzioni uffici statali e parastatali, cura la attività di stampa e il servizio di informazioni per gli Associati, custodisce gli archivi della Associazione, ne amministra i fondi, dirige l’ordinaria amministrazione e cura il raggiungimento dei fini statutari della Associazione.

Esso viene convocato dal Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, nonché su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Per quanto attiene le modalità di convocazione, il quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo si applica la disciplina prevista per l’Assemblea Ordinaria.

Articolo 20

Il Consiglio ha facoltà di farsi assistere nello svolgimento del proprio mandato da esperti facenti parte della Associazione, o estranee ad essa e, da legali e da tecnici.

Articolo 21

Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i rapporti con le autorità e gli enti pubblici e privati e di terzi, firma la corrispondenza, cura le esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Presidente, pertanto, rappresenta l’Associazione anche innanzi all’Autorità giudiziaria, con legittimazione attiva e passiva.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può compiere tutte le operazioni finanziarie, compresa l’accensione di fidi bancari, necessarie al funzionamento della Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nel massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 22

Il Vicepresidente coadiuva, nei suoi compiti, il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza, può essere delegato dal Presidente ad assumere incarichi od incombenze particolari.

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nel massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 23

Il Segretario vigila sull’andamento degli uffici della Associazione e sul personale impiegatizio, cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli Organi dell’Associazione.

Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nel massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 24

Il Tesoriere vigila sulle operazioni economiche finanziarie e sui valori di proprietà della Associazione, sulla regolarità ed aggiornamento delle registrazioni contabili.

È autorizzato a firmare le richieste di prelevamento bancario e gli assegni, cura la preparazione dei bilanci e dei rendiconti contabili.

Tiene aggiornato l’inventario dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di proprietà della Associazione.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nel massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 25

Un mese prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio, comunicando agli Associati il giorno, l’ora ed il luogo delle votazioni e allegando pure l’elenco dei componenti del Consiglio uscente.

Il seggio elettorale è composto dal Presidente della Assemblea elettorale scelto secondo i criteri indicati all’Articolo 15 e da due membri scelti tra gli Associati dal Presidente stesso.

Non sono ammesse deleghe ad altri Associati nella Assemblea elettiva.

L’Associato persona fisica può, con delega scritta, farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine entro il terzo grado, anche se non farmacista o dal Direttore della farmacia in caso di sostituzione provvisoria.

Articolo 26

Insieme al Consiglio Direttivo, l’Assemblea elegge il **Consiglio dei Revisori dei Conti**, formato da tre componenti effettivi ed uno supplente, che dura in carica quattro anni.

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un membro effettivo, subentra il supplente.

Non possono far parte del Collegio componenti del Consiglio.

I Revisori dei Conti possono essere rieletti.

Articolo 27

La Assemblea nomina il **Collegio dei Probiviri** composto da tre associati ed uno supplente.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile nel massimo di tre mandati consecutivi.

Non possono farvi parte i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Ogni controversia tra gli Associati e tra gli Associati e gli Organi della Associazione, il cui arbitrato rientri nei fini e nelle competenze della Associazione, quando non sia stata possibile una amichevole composizione ad opera del Presidente, deve essere deferita al Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle predette controversie.

La accettazione del deferimento e della relativa decisione, fa parte dei doveri ai quali è impegnato l’Associato con l’iscrizione.

Il Collegio dei Probiviri delibera, inoltre, in merito al rigetto della domanda di iscrizione di cui all’Articolo 7.

Titolo IV – Patrimonio

Articolo 28

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da mobili, macchine, crediti, titoli e partecipazioni ed ogni altro bene necessario alla vita della Associazione e allo svolgimento del servizio per conto delle farmacie.

Costituiscono entrata dell’Associazione:

  • le quote di iscrizione;
  • le quote e i contributi annuali;
  • i rimborsi spese per i servizi resi;
  • eventuali lasciti e donazioni, accettate con delibera favorevole del Consiglio;
  • le offerte fatte dagli Associati o da estranei ed accettate dal Consiglio Direttivo ed ogni altro provento derivante da capitali o da istituzioni fondate dalla Associazione stessa.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di Legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 29

La quota di iscrizione sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di accettazione da parte del Consiglio.

Le quote ed i contributi annuali sono fissati dalla Assemblea Ordinaria annuale in occasione della discussione dei bilanci.

La quota annuale deve essere corrisposta entro il mese successivo alla delibera della Assemblea Ordinaria.

I contributi ed i rimborsi spese per l’attività istituzionale svolta dall’Associazione, secondo la loro natura entro una congrua data fissata dal Consiglio.

L’Associato in ritardo nei pagamenti sarà dichiarato moroso dopo 30 (trenta) giorni dalla notifica del secondo sollecito, con conseguente decadenza dalla potestà del voto.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per cessione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

Articolo 30

Presidente e Consiglio Direttivo possono nominare commissioni di studio su specifici, argomenti o per attività particolari, composte anche da membri esterni al Consiglio Direttivo.

Le commissioni riferiscono al Presidente, entro il termine ad esse affidato, per le opportune deliberazioni.

Articolo 31

A specificazione ed integrazione delle norme statutarie e per la disciplina di particolari attività della Associazione rientranti nelle finalità statutarie, nonché per la più minuta organizzazione degli Organi e degli Uffici della Associazione l’Assemblea potrà approvare regolamenti interni con carattere vincolante per tutti gli Associati.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e suoi regolamenti valgono le norme delle leggi vigenti.

Articolo 32

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione, ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

In ogni caso, l’eventuale patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra gli Associati.

Ove consentito dalla legge l’Assemblea dovrà stabilire in via prioritaria la devoluzione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Alessandria o all’E.N.P.A.F..

Articolo 33

Le modifiche statutarie attinenti ai limiti di mandato si applicheranno esclusivamente dalle elezioni degli Organi successive alla loro approvazione.

Regolamento

Termini e definizioni

ART. 1 I termini e le definizioni espressi nello Statuto si applicano al sotto esteso Regolamento.

Discipilina dello svolgimento delle riunioni miste o da remoto

ART. 2 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni miste o da remoto previste dallo Statuto, intendendosi per tali quelle svolte mediante collegamento audiovisivo dei partecipanti (c.d. sistema da remoto) ovvero quelle svolte mediante collegamento audiovisivo di taluni partecipanti e in presenza nel luogo fisico dell’adunanza di altri partecipanti (c.d. sistema misto).

ART. 3 Nell’avviso di convocazione dell’adunanza in modalità mista è indicato il luogo dell’adunanza ove possono recarsi gli aventi diritto. Per le riunioni in modalità da remoto il luogo dell’adunanza è quello in cui è presente il soggetto che presiede l’adunanza.

ART. 4 Contestualmente all’avviso di convocazione dell’adunanza in modalità mista o da remoto, devono essere fornite anche le indicazioni relative alle modalità di accreditamento e collegamento alla piattaforma informatica che assicura il collegamento da remoto e specifica informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del GDPR.

ART. 5 L’adunanza è convocata secondo la modalità in presenza, quando lo richiedono almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l’organo deliberante e nell’ipotesi in cui si debba eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; tuttavia, in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentono lo svolgimento dell’adunanza in presenza, le adunanze possono essere convocate da remoto anche nei casi in cui è richiesto l’obbligo di presenza.

ART. 6 È onere del partecipante all’adunanza assicurare che la connessione sia effettuata mediante l’utilizzo di dispositivi tecnicamente idonei e opportunamente testati per dialogare con la piattaforma informatica, significando che l’inadeguatezza del dispositivo non potrà comportare responsabilità alcuna per l’Associazione Provinciale in caso di impossibilità a partecipare all’adunanza.

ART. 7 Per la verifica del quorum costitutivo e deliberativo delle adunanze e l’accertamento dell’esito delle votazioni, si utilizzano modalità informatiche previste dalla piattaforma che accertino la presenza da remoto del componente e il voto espresso.

ART. 8 I componenti degli Organi effettuano i propri interventi previa richiesta e ammissione di chi presiede l’adunanza, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso gli altri interventi; per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 9 Chi presiede l’adunanza comunica l’inizio e la fine delle operazioni di voto, attivando e disattivando, anche mediante soggetti delegati, la possibilità di voto sulla piattaforma informatica. I componenti esprimono il loro voto sulla piattaforma, secondo le modalità indicate da chi presiede l’adunanza, nel rispetto dello Statuto e delle norme del presente Regolamento.

ART. 10 Chi presiede l’adunanza assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. In caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento di uno o più componenti all’inizio della seduta o durante il suo svolgimento, non dipendenti dalla piattaforma informatica, chi presiede l’adunanza può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito. In alternativa, può disporre una sospensione dei lavori per consentire l’effettiva partecipazione dei componenti impossibilitati a partecipare per motivi tecnici.

ART. 11 In ipotesi di adunanza mista, i componenti degli Organi che intervengono da remoto mantengono gli stessi diritti di intervento e di voto dei componenti intervenuti in presenza. Il soggetto preposto a presiedere l’adunanza deve garantire parità di trattamento quanto a modalità di intervento, durata degli interventi ed eventuale diritto di replica.

ART. 12 È fatto esplicito divieto di divulgare al pubblico o comunicare a soggetti terzi non autorizzati il contenuto degli interventi effettuati e le opinioni espresse da parte dei componenti degli Organi dell’Associazione Provinciale nel corso delle riunioni degli Organi predetti; pertanto è onere del partecipante che si collega da remoto assicurare che il luogo e la postazione prescelta per il collegamento non consenta a soggetti non autorizzati di accedere ai contenuti dell’adunanza.

Codice di comportamento dei componenti degli organi

ART. 13 I Componenti degli Organi della Federfarma Provinciale si impegnano a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, autonomia, integrità, moralità, lealtà, imparzialità e responsabilità nei confronti della base associativa, delle istituzioni e della Federfarma e della Federfarma Piemonte in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, nonché con le leggi nazionali e regionali.

ART. 14 I componenti degli Organi della Federfarma Provinciale si impegnano a:

  • (a) mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, autonomia e responsabilità;
  • (b) assicurare il rispetto delle determinazioni e delle linee di indirizzo adottate dagli Organi statutari, sostenendone l’attuazione anche verso l’esterno;
  • (c) agire nell’interesse esclusivo della base associativa e della categoria, astenendosi dal perseguire vantaggi personali o di terzi;
  • (d) evitare di ricevere compensi o benefici da soggetti che forniscono beni o servizi alle farmacie associate o agli Organi, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo ovvero in caso di attività istituzionali svolte per conto dell’Unione;
  • (e) astenersi dalla divulgazione all’esterno di informazioni riservate acquisite nell’esercizio del proprio mandato;
  • (f) proporre idee e iniziative volte alla valorizzazione della professione farmaceutica e dell’immagine della Federfarma Provinciale, evitando scelte ispirate da interessi particolari;
  • (g) riferire prontamente al Consiglio Direttivo ogni circostanza, attività o iniziativa di cui vengano a conoscenza che possa arrecare danno alla Federfarma Provinciale o alla categoria;
  • (h) rimettere il proprio mandato in presenza di motivi personali o professionali che possano compromettere l’immagine della Federfarma Provinciale o della categoria;
  • (i) dichiarare ogni situazione di conflitto di interesse e astenersi dall’esercizio del diritto di voto.

ART. 15 La violazione delle disposizioni del presente codice di condotta può comportare:

  • (a) la sospensione dall’incarico per un periodo determinato;
  • (b) la decadenza dalla carica.

L’irrogazione di tali provvedimenti è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’interessato nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto.

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